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Per la massima trasparenza, condividiamo di seguito il nostro bilancio sociale all’anno 2018.
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Art. 1 COSTITUZIONE
È costituita una associazione di diritto privato denominata “Il Baule dei Sogni Onlus”, disciplinata dalle disposizioni degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. L’associazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo ONLUS. Tuttavia, qualora l’associazione non dovesse ottenere la qualifica di ONLUS ovvero ottenuta tale qualifica dovesse perderla per qualsiasi motivo, dalla denominazione sociale verrà eliminato automaticamente, l’acronimo ONLUS, senza dover per questo procedere ad una modifica del presente statuto.
Art. 2 SEDE
La sede dell’Associazione è in Ancona. Con il voto a maggioranza del Consiglio Direttivo, tale sede potrà essere trasferita altrove, purché nell’ambito del territorio del Comune di Ancona.
Art. 3 DURATA
L’associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta su delibera dell’assemblea.
Art. 4 CARATTERE E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, è democratica, apolitica e laica.
Essa inoltre:
– svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 5;
– non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
– impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
– in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 5 ATTIVITA’ STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, in accordo con la previsione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, nei confronti di persone svantaggiate in ragione delle particolari condizioni psico-fisiche, sociali e sanitarie. L’Associazione intende utilizzare lo strumento della comico terapia e lo sviluppo delle emozioni positive al fine di promuovere e attuare il miglioramento della qualità della vita di quei soggetti che presentano problemi di ordine psicologico, psichiatrico, persone ammalate, soggetti diversamente abili e soggetti socialmente svantaggiati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: detenuti, ex detenuti, minori coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, tossicodipendenti, indigenti ed anziani.
L’associazione si propone di realizzare i suoi fini istituzionali attraverso:
1. La promozione e la gestione dei servizi ausiliari, per contribuire a migliorare l’attività dei servizi sanitari e dei servizi sociali resi da pubbliche amministrazioni o da strutture private riconosciute, nel rispetto del fine istituzionale dell’associazione.
Tale obiettivo verrà realizzato attraverso: attività di affiancamento del medico durante le visite ed esami particolarmente invasivi; attività di accompagnamento alla sala operatoria in fase di preanestesia; attività mirate alla valorizzazione delle attività cognitive e motorie residue in anziani e soggetti svantaggiati.
2. La progettazione ed attuazione, nel rispetto delle finalità istituzionali, di attività basate sulla comicoterapia, mirate alle fasce di popolazione sopra descritte, in particolare presso:
– Ospedali;
– Ospedali pediatrici e reparti di pediatria;
– Case di accoglienza;
– Centri diurni;
– Case di riposo.
3. La partecipazione ad attività di volontariato internazionale, ad esempio missioni umanitarie, nel rispetto del fine istituzionale dell’associazione, per promuovere i valori dell’associazione anche nelle comunità estere;
4. La promozione presso strutture pubbliche della Comicoterapia e la figura del Clowndottore quale professionista riconosciuto e formato, fondamentale nella relazione d’aiuto e nel percorso di guarigione/sollievo, nel rispetto del fine istituzionale dell’associazione;
5. La sensibilizzazione degli interlocutori pubblici e privati e della società civile sui temi oggetto di interesse dell’associazione, attraverso convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni nel rispetto del suo fine istituzionale.
Per le sue caratteristiche l’associazione potrà svolgere la propria attività nella regione Marche, in Italia e all’estero. Tutte le attività sopra descritte che l’associazione andrà a svolgere saranno sempre rivolte a soggetti rientranti nelle categorie di svantaggio di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.
L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.97 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6 – ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE
E’ vietato all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. Essa potrà tuttavia svolgere attività alle prime direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione, sempre nell’ambito degli scopi di cui agli Art. 4 e 5 del presente Statuto, potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
b) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
d) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità.
Tutte le attività sopra descritte che l’associazione andrà a svolgere saranno sempre rivolte a soggetti rientranti nelle categorie di svantaggio di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.
Art. 7 – SOCI
Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà esser firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali. Sono denominati soci fondatori coloro che hanno dato vita alla presente associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo. Sono soci ordinari tutti coloro che condividono in modo espresso i fini e gli scopi dell’associazione e che presentano richiesta di adesione scritta al Consiglio Direttivo. Sono soci Sostenitori, con decisione assembleare su proposta del Consiglio Direttivo, tutte le persone fisiche e giuridiche che in qualsiasi modo dimostrino il loro interesse ai fini dell’ Associazione e che abbiano particolare benemerenze nel sostenere l’Associazione. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Tutti i soci, salvo i soci sostenitori, sono tenuti a pagare la quota associativa annua come definito dal Consiglio di Amministrazione. Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione e a partecipare all’assemblea con diritto di voto. I Soci che non provvederanno al versamento della quota associativa entro il 30 novembre di ogni anno, non saranno considerati soci per l’anno successivo. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione. L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
Art. 8 RECESSO DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all’associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell’associazione. Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La decadenza può essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione anche nel caso in cui il socio:
– Danneggi moralmente e materialmente l’associazione;
– Sia causa di disordini e dissidi tra i soci.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all’escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.
Art. 9 ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
a) L’assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei conti.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica.
Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell’avviso di convocazione. L’assemblea ordinaria indirizza l’attività dell’associazione; inoltre:
– Approva il bilancio di ogni anno;
– Nomina i membri del Consiglio Direttivo;
– Nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
– Delibera sull’eventuale regolamento interno e sulle sue variazioni.
L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo, quando previsto, e consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell’associazione. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, con data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persone o siano rappresentati per delega tutti gli associati. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci interventi. L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione. Si compone un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall’assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. L’eletto che, dopo l’elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l’ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall’incarico, l’assemblea può provvedere alla sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del consiglio, l’assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
– Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
– Predisporre gli schemi di bilancio preventivo, quando previsto, e consuntivo;
– Nominare al proprio interno il Presidente, il Vice presidente e il Segretario;
– Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
– Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’assemblea dei soci;
– Promuovere raccolte di fondi;
– Pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
– Nominare le Commissioni Permanenti o Temporanee.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti ad approvazione dello stesso Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva e conservati agli atti.
Art. 12 PRESIDENTE
Il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l’assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell’associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice presidente.
Art. 13 VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.
Art. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo facoltativo dell’associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, ha il compito di:
– esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
– controllare l’andamento amministrativo dell’associazione;
– controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’assemblea che approva il documento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio sono nominati dall’Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente. Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica
sociale. Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.
ART. 15 – COMMISSIONI SCIENTIFICHE PERMANENTI O TEMPORANEE
Le Commissioni Scientifiche, quando previste, esprimono pareri consultivi su tutte le iniziative dell’Associazione aventi rilevanza culturale, scientifica e professionale inerenti ai problemi di cui si occupano. Le Commissioni Scientifiche hanno valenza consultiva e possono essere temporanee o permanenti, Se temporanee la durata deve essere prestabilita. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Direttivo, che, di volta in volta, ne stabilisce il numero dei componenti. Le Commissioni possono riunirsi fisicamente od usare mezzi informatici. Ogni commissione nomina nel suo seno un coordinatore. Periodicamente ed alla fine del loro mandato presentano una relazione scritta (ed eventualmente delle proposte) all’organo che le ha insediate. Tra le commissioni assume particolare rilevanza la Commissione Formatori che raggruppa tutti i soci che, a vario titolo, hanno operato, con continuità, nella formazione per conto dell’Associazione.
Art. 16 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta delle riserve o capitale durante la vita dell’ organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’art. 10 – 6° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.
Art. 17 RISORSE ECONOMICHE
L’associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
– Quote associative annuali;
– Contributi degli aderenti e/o privati;
– Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
– Proventi da convenzioni con enti pubblici;
– Proventi dall’esercizio delle attività istituzionali;
– Proventi dall’esercizio di attività connesse;
– Proventi da attività di raccolta fondi.
Tutte le entrate devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 18 BILANCIO D’ESERCIZIO
L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio annuale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4.12.1997 n.460. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’art. 10 – 6° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.
Art. 19 LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione ha il compito di tenere:
– Il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea degli associati;
– Il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– Il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti;
– Il libro degli associati;
– Ogni altro libro prescritto dalla legge.
Art. 20 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I beni residuanti dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 -comma 190- della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti competente per la sede dell’Associazione
Art. 22 – DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.